PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione nel codice penale del reato di traffico e di vendita di organi prelevati ai bambini).

      1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 601-bis. - (Traffico e vendita di organi prelevati ai bambini). - Chiunque promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia organizzazioni finalizzate al traffico o alla vendita o alla donazione illecita di organi prelevati ai bambini è punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni.
      È punito, altresì, con la stessa pena di cui al primo comma, anche colui che individualmente commercia o vende o dona illecitamente organi prelevati ai bambini.

      Chi partecipa, a vario titolo, al traffico, alla vendita e alla donazione illecita degli organi di cui ai commi primo e secondo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
      È punito, altresì, con la reclusione fino a cinque anni chiunque mette a disposizione, a qualsiasi titolo, mezzi di trasporto o luoghi di deposito degli organi espiantati illecitamente, nonché chiunque riceve organi di derivazione illecita per un trapianto proprio o altrui.
      Nei casi previsti dai commi primo e terzo la pena è ridotta dalla metà a due terzi per chi collabora con la giustizia al fine di assicurare ad essa i responsabili dei delitti o le prove del reato».

Art. 2.
(Misure di prevenzione).

      1. Alle persone coinvolte, a vario titolo, nel traffico di cui all'articolo 601-bis del

 

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codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Sanzioni per il personale sanitario).

      1. Al personale sanitario comunque coinvolto nel traffico di organi prelevati ai bambini, di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, o nell'espianto o nel trapianto di essi, si applicano, oltre alle pene detentive previste per le fattispecie di reato da esso contemplate, la multa da 10.329 euro a 154.937 euro e la sanzione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Art. 4.
(Istituzione di una sezione speciale di polizia contro il traffico e la vendita di organi).

      1. È istituita presso la Direzione centrale della polizia criminale una sezione speciale per contrastare le attività di traffico e di vendita degli organi prelevati ai bambini e destinati al mercato clandestino nazionale e internazionale.

Art. 5.
(Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio nazionale sul traffico e sulla vendita degli organi prelevati ai bambini, con il compito di presentare al Parlamento una relazione semestrale sulle cause, sull'entità e sui flussi del fenomeno che coinvolge l'Italia come base operativa o di transito.

 

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      2. Il Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti idonei, campagne di informazione e di sensibilizzazione della pubblica opinione finalizzate a contrastare il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.